DETRAZIONE FISCALE - 50%
Riqualificazione energetica - Che cos'è?
L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall' Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per le spese effettuate nel 2018 e nel 2019, infine, è riconosciuta anche per l’acquisto di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e per altre tipologie di interventi (acquisto di generatori d’aria calda a condensazione, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione).
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.
In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.)
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Interventi condominiali
Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:
- all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
- all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Chi può usufruire del bonus
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile OGGETTO DEll’INTERVENTO.
CIOE’ TUTTI COLORO CHE A VARIO TITOLO godono di un diritto REALE sull’immobile:
- Le persone fisiche, INCLUSI artigiani e professionisti
- I proprietari e gli usufruttuari dell’immobile
- I condomini, per le parti comuni condominiali
- Gli inquilini
- Chi detiene un’immobile in comodato
- I Le associazioni tra professionisti
- Gli enti pubblici e privati che svolgono attività no profit.
Tipologia unità immobiliari ed edifici idonei
Immobili già esistenti(catasto-imu-ici ecc)
Immobili in ristrutturazione con e senza demolizione e anche in caso di frazionamento
Prodotti deducibili
TENDE ESTERNE-CHIUSURE ESTERNE:
pergole bioclimatiche (lamelle in alluminio orientabili)
pergole schermate con telo o tessuto
frangisole apribili e fissi
tende a rullo
giardini d’inverno
sistemi oscuranti in genere
grigliati
Requisiti per ottenere la detrazione
- Acquistare una schermatura solare marcata CE, ovvero la certificazione di conformità a quanto previsto dalle normative EN13561 e EN13659;
Obblighi per il rivenditore:
consegnare il manuale d’uso e manutenzione e la (dichiarazione di prestazione), con la dichiarazione di corretta posa in opera . specificare la Classe di prestazione energetica = Gtot del materiale usato. - La tipologia di schermatura solare deve essere esterna, interna o integrata alla vetrata
- Indicare nel contratto di vendita, o nella fattura, che la vendita è effettuata ”ai sensi delle L. 296/06 e seguenti” ai fini delle richiesta della detrazione fiscale del 50%.
- Nella fattura devono essere inoltre riportati: nome del prodotto e tipo; dichiarazione che il prodotto è conforme alla norma EN 13561 o 13659 a seconda della tipologia, superficie e copertura in mq della schermatura solare; costo del prodotto separato dal costo della posa in opera; Gtot e,Classe di Prestazione Energetica relativi alla singola schermatura solare installata (EN 14501).
- Per le schermature non annesse a vetrate aggettanti, vengono escluse quelle orientate a NORD.
Come effettuare i pagamenti:
L’acquirente deve effettuare il pagamento totale o con più acconti a mezzo bonifico bancario parlante indicando nella causale codice fiscale del beneficiario delle detrazione, il numero e la data delle fattura di acquisto del bene oggetto delle detrazione fiscale; l’indirizzo relativo all’immobile oggetto dell’installazione delle schermature solari oggetto della detrazione; il CF del soggetto che beneficia della detrazione • il riferimento normativo ovvero “ai sensi delle L. 296/06 e seguenti”.
COME OTTENERE LA DETRAZIONE FISCALE?
COLLEGARSI AL PORTALE ENEA ENEA 2019 per compilare e trasmettere on-line dei modelli preposti in relazione agli interventi di riqualificazione energetica iniziati e terminati nel 2019. Per le schermature solari è prevista la compilazione e trasmissione online dell’ ALLEGATO F “Scheda informativa per interventi di installazione di schermature solari” (rif. comma 345c) entro 90 giorni dal termine dei lavori e, allo stato attuale, i dati specifici richiesti sono (al punto 12 del modello F): • la tipologia di schermatura (esterna). • la superficie della schermatura (mq); • la superficie finestrata protetta dalla schermatura (mq); • l’esposizione della finestra: N, NE,NO,E,O,S,SE,SO (per le schermature non in combinazione con vetrate - tende a proiezione=aggettanti - vengono escluse quelle con orientamento NORD) • la classe della schermatura solare (0, 1, 2, 3, 4 COME DA TABELLA)
Classe 0 Gtot > 0,50
Classe 1 0,35 < Gtot < 0,50
Classe 2 0,15 < Gtot < 0,35
Classe 30,10 < Gtot < 0,15
Classe 4 Gtot < 0,10
LA TIPOLOGIA DI materiale UTILIZZATO PER la schermatura (tessuto, legno, plastica, PVC, metallo, misto, altro); • il meccanismo di regolazione (manuale, automatico, servoassistito, fisso). • punto 13 allegato F: risparmio energetico, mettere valore 0.
Risulta inoltre necessari conservare tutta la documentazione:
la fattura d’acquisto contutte le specifiche
la Ricevuta della documentazione inviata a ENEA (codice CPID che vi rilasciarà Enea) acostituisce garanzia che la documentazione sia stata effettivamente trasmessa.
Schede tecniche
Originali MODULO F inviati a Enea firmati dal cliente
Nota dell’Agenzia delle Entrate pubblicata con la Circolare 7/E, che indica fra i documenti necessari da acquisire da parte del Contribuente la DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE DELLA SCHERMATURA SOLARE che CERTIFICHI che la schermatura stessa ha i requisiti necessari ad identificarla come una schermatura detraibile ai sensi dell’articolo 14 comma 2 DL 63/2013.
Schermature solari Per le spese sostenute tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019 è riconosciuta una detrazione, nella misura massima di 60.000 euro, per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006. La detrazione è pari al 50%, per le spese effettuate nel 2019. Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - Sul sito dell’Enea sono pubblicati i requisiti tecnici specifici che devono possedere le schermature solari per essere ammesse al beneficio. In particolare: devono possedere, se prevista, una marcatura CE devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere murarie eventualmente necessarie per la posa in opera e per le prestazioni professionali.
BONUS VERDE
Cos’è
È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2019 per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, grigliati, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).
A chi interessa
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
Quali vantaggi
La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
BONUS SICUREZZA
Quali spese posso detrarre del 50%?
Puoi detrarre del 50% le spese sostenute per l’installazione di:
- Grate, porte blindate o rinforzate Installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- Apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
- Vetri antisfondamento
- Tapparelle metalliche con blocchi
- Telecamere a circuito chiuso collegate con centri di vigilanza privata
- Rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate e recinzioni
Detrazione fiscale grate- recinzioni: esempio
La detrazione fiscale, e tutto ciò che riguarda il fisco, non è argomento semplice.
Per questo, ti faccio un esempio per capire meglio come funziona la detrazione fiscale per le porte blindate:
1. Carlo acquista una porta blindata del valore di 4.000€ (IVA inclusa)
2. La detrazione fiscale è del 50%, ossia: 2.000€
3. Lo Stato restituisce a Carlo 200€ all’anno per 10 anni.
Bonus Sicurezza: come effettuare i pagamenti per usufruire della detrazione fiscale?
Allora, per avere diritto alla detrazione fiscale porta blindata devi:
Effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale di tipo speciale
Da cui risulti:
- la causale del versamento
- il tuo codice fiscale
- il numero di partita IVA o codice fiscale dell’azienda venditrice